top of page
Immagine del redattoreGallo&Scordino Associati

Tracciabilità delle Retribuzioni.

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 1.

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni).


Restano fuori dall'ambito di applicazione del divieto di pagamento in contanti:

- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

- rapporti di lavoro disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339 (lavoro domestico) e quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (colf e badanti).


In caso di violazione della succitata disposizione al datore di lavoro o al committente si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma che varia da 1.000 euro fino a 5.000 euro

11 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page